Comune di Canistro (Aq) - Sito Ufficiale


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CAPO II – RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

ART. 9

ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

1)   Ai sensi dell’art.9 quater del D.L. 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n.475 e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. ,.136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2)   La raccolta differenziata è finalizzata a:

a)   Diminuire il flusso di rifiuti da smaltire;

b)   Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c)   Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d)   Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e)   Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

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ART. 10

DEFINIZIONI.

1)   Ai sensi del presente regolamento si definisce:

a)   Per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

b)   Per rifiuti urbani pericolosi: quelli cosi definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art.11.

c)   Per rifiuti ingombranti: quelli cosi definita dall’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

d)   Per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, che siano suscettibili di recupero;

e)   Per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime e secondarie e/o energia.

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ART. 11

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1)   In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

a)   Batterie e pile;

b)   Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo <<T>> e/o <<F>>;

c)   Prodotti farmaceutici.

2)   Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell’art.3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 in data 12 giugno 1991.

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ART. 12

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1)   Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a)   La raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della Ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

 

RIFIUTI PERICOLOSI

UBICAZIONE DEI CONTENITORI

Batterie e pile

Canistro Zona A individuata nelle mappe allegate alla delibera di C.C. n.19/1993 di adozione del P.R.G.

Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo

<<T>> e/o <<F>>

Idem come di sopra

Prodotti farmaceutici

Idem come di sopra

 

b)   Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidato con apposita convenzione a Ditte specializzate ed autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti.

2)   E’ fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

3)   La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti su indicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

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ART. 13

RIFIUTI INGOMBRANTI.

1)   La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l’ambiente e la salute pubblica.

2)   La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

 

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ART. 14

RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO

1)   Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo proveniente dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

2)   La raccolta dei rifiuti rientrati nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue: 

TIPO DI RIFIUTI

CONTENITORI

 

LOCALIZZAZIONE

TIPOLOGIA

FRAZIONE SECCA E UMIDA R.S.U.

Zone  “A”  “B”  “C”  “D”  del P.R.G. adottato

Cassonetti

VETRO

Idem come sopra

Campane e cassonetti

PLASTICA

Idem come sopra

Campane e cassonetti

METALLI

Idem come sopra

Trespoli e centri di raccolta

CARTA E CARTONE

Idem come sopra

Cassonetti

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ART. 15

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI

1)   Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art.14 negli appositi contenitori e punti di raccolta preposti dal Comune.

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ART. 16

FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1)       In armonia con quanto disposto dall’art.4, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitarie e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

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ART. 17

FREQUENZA E MODALITA’ DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1)       La frequenza e la modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori troverà disciplina nell’apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, approvata con deliberazione consiliare n.30, in data 30.05.1971

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ART. 18

RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1)   Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell’art.9-quater, comma 2, della legge n.475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all’art.9-quater, comma 4, della legge citata.

2)   Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

a)   Le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;

b)   La copertura degli oneri relativi;

c)   L’organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

d)   Le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

 

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ART. 19

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1)   Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2)   L’Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l’atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta ed di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l’igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3)   La giunta comunale, su relazione dell’apposito servizio, procederà al rilascio dell’eventuale relativo assenso.

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