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STATUTO

COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'Aquila

 

 

STATUTO

 

 

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.06.2000 con

atto n. 22 e nella seduta del 14.07.2000 con atto n. 32 in sede di chiarimenti

 

 

 

TITOLO I
 

Principi Fondamentali

ART. 1 - Autonomia statutaria

1 Il Comune di Canistro è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3 Il Comune di Canistro a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel

 

rispetto delle leggi della repubblica italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità;

g) riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l’assieme del suo patrimonio artistico,

storico ed archeologico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

ART. 2 - Finalità

1 Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progressocivile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2 Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altreistituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazionifuture; tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi edelle biodiversità.

3 Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità: a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Canistro; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono lacrescita delle persone; c) tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali con particolare attenzione a quelle idricheed ambientali ;

 

d) conserva e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune; f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; g) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza; i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate; l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi. m) sostegno ai cittadini di Canistro che risiedono all’estero attraverso finalizzate politiche sociali e culturali ; il Comune di Canistro si impegna ad organizzare almeno ogni tre anni una conferenza sull’immigrazione ;

ART. 3 - Territorio e sede comunale

1 Il territorio del Comune si estende per 15,78 kmq, confina con i comuni di Civitella Roveto (AQ), Luco dei Marsi (AQ), Capistrello (AQ) e Filettino (FR).

2 Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza Monti Simbruini n. 1.

3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

 

ART. 4 - Stemma e gonfalone

1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Canistro.

2 Lo stemma e il gonfalone del Comune sono quelli descritti e concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 30.03.84.

3 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4 La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5 La giunta adotterà gli opportuni provvedimenti per la tutela dello stemma e del gonfalone nel caso in cui gli stessi non siano utilizzati per pubblico interesse.

 

ART. 5 - Programmazione e cooperazione

1 Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2 Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di L’Aquila , con la regione Abruzzo e la comunità montana “Valle Roveto”.

 

 

TITOLO II
Ordinamento strutturale
 

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

ART. 6 - Organi

1 Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2 Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3 Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4 La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

ART. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali

1 Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2 L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3 Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4 il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di sette consiglieri in seduta di prima convocazione, salvo sia richiesta una maggioranza speciale, e di quattro consiglieri in seduta di seconda convocazione ;

5 Lo svolgimento delle sedute consiliari è regolato da apposito regolamento consiliare.

6 I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. E’ facoltà del Consiglio Comunale attribuire, su proposta del Sindaco, la Presidenza del Consiglio ad un Consigliere Comunale da eleggere nella prima seduta di insediamento; in sede di prima

attuazione l’elezione del Presidente del Consiglio può essere effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore del presente Statuto.

2 L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4 Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico – amministrativo dell’organo consiliare.

5 Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6 Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari ; negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio.

7 Il Consiglio elegge i propri rappresentanti presso la Comunità Montana “Valle Roveto” con le modalità stabilite in apposito regolamento.

 

ART. 9 - Sessioni e convocazione

1 L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2 Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3 Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4 La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se eletto, di sua iniziativa o su richiesta della Giunta Comunale

 

o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

1 La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

2 L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

3 L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

4 La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

5 Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

6 La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; In tale seduta deve procedersi alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco e alla nomina del Vice-Sindaco e dei componenti della Giunta ; nella seduta consiliare successiva da tenersi entro venti giorni dalla prima il Consiglio approva gli indirizzi generali per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e procede all’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite in apposito regolamento.

7 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

 

ART. 10 - Linee programmatiche di mandato

1 Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2 Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3 Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30dicembre di ogni anno . È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4 Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

ART. 11 - Commissioni

1 Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2 Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3 La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

ART. 12 – Consiglieri

1 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3 I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni (sia ordinarie che straordinarie) per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

ART. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1 I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco o dal presidente del Consiglio Comunale, se eletto, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4 Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

ART. 14 - Gruppi consiliari

1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2 I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3 I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

 

1 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

2 I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 

ART. 15 – Sindaco

1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

 

ART. 16 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; inparticolare il Sindaco: a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e deisingoli assessori; b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale; c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n. 142/90, e successive modifiche edintegrazioni;d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo; f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione dellagiunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore; g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli dicollaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili. h) nomina e revoca sulla base di un rapporto fiduciario e politico insindacabile il proprio delegato presso gli organi collegiali di enti sovracomunali.

ART. 17 - Attribuzioni di vigilanza

1 Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti einformazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove le indagini e le verificheamministrative sull’intera attività del Comune.

3 Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

ART. 18 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone laconvocazione e lo presiede (se non è stato eletto il presidente del consiglio). b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazionepopolare nei limiti previsti dalle leggi;c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 19 – Vice Sindaco

1 Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

 

ART. 20 - Mozioni di sfiducia

1 Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2 Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

ART. 21 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni vengono comunicate al Segretario Comunale e presentate dal Sindaco al consiglio entro dieci giorni da tale comunicazione. Esse diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Durante tale termine le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 22 - Giunta comunale

1 La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2 La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3 La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

 

ART. 23 – Composizione

1 La giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2 Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3 Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

ART. 24 – Nomina

1 Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni ; Contestualmente alla nomina dei componenti la Giunta si procede all’attribuzione delle deleghe ai singoli assessori.

2 Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio entro quindici giorni indicando contestualmente il nominativo dei nuovi assessori.

3 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4 Gli assessori possono presentare le proprie dimissioni per iscritto ed acclarate al protocollo comunale; il Sindaco comunica le dimissioni al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo assessore.

5 Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

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